Articles

Ramo esecutivo

Sezione 1

Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d’America.

Eserciterà la sua carica per un periodo di quattro anni e, insieme al vicepresidente, scelto per lo stesso periodo, sarà eletto come segue:

Ogni Stato nominerà, secondo le modalità stabilite dalla sua legislatura, un numero di elettori pari all’intero numero di senatori e rappresentanti a cui lo Stato ha diritto nel Congresso; ma nessun senatore o rappresentante, o persona che abbia un incarico di fiducia o di profitto negli Stati Uniti, sarà nominato elettore.

Gli elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e voteranno per ballottaggio per due persone, delle quali almeno una non dovrà essere abitante dello stesso Stato con loro. E faranno un elenco di tutte le persone votate e del numero di voti per ciascuna; l’elenco sarà firmato e certificato, e trasmesso sigillato alla sede del governo degli Stati Uniti, diretto al presidente del Senato. Il Presidente del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i certificati e si procederà al conteggio dei voti. La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà il presidente, se tale numero sarà la maggioranza dell’intero numero di elettori nominati; e se più di una persona avrà tale maggioranza e avrà lo stesso numero di voti, la Camera dei rappresentanti sceglierà immediatamente per ballottaggio uno di loro come presidente; e se nessuna persona avrà la maggioranza, la suddetta Camera sceglierà il presidente tra i cinque più alti della lista. Ma nella scelta del presidente, i voti saranno espressi per Stati, e la rappresentanza di ogni Stato avrà un voto; il quorum a questo scopo sarà costituito da uno o più deputati dei due terzi degli Stati, e per la scelta sarà necessaria la maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso, dopo la scelta del presidente, la persona che avrà il maggior numero di voti degli elettori sarà il vicepresidente. Ma se dovessero rimanere due o più persone con uguali voti, il Senato sceglierà tra di loro, per ballottaggio, il vicepresidente.

Il Congresso può stabilire il momento della scelta degli elettori e il giorno in cui essi dovranno esprimere il loro voto; il giorno dovrà essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

Nessuna persona, tranne un cittadino nato naturalmente o un cittadino degli Stati Uniti, al momento dell’adozione di questa Costituzione, sarà eleggibile alla carica di presidente; né sarà eleggibile a tale carica chi non avrà raggiunto l’età di trentacinque anni e non sarà stato residente negli Stati Uniti per quattordici anni.

In caso di rimozione del presidente dalla carica, o di morte, dimissioni o incapacità di adempiere ai poteri e ai doveri della suddetta carica, la stessa spetterà al vicepresidente, e il Congresso potrà per legge prevedere il caso di rimozione, morte, dimissioni o incapacità, sia del presidente che del vicepresidente, dichiarando quale funzionario agirà allora come presidente, e tale funzionario agirà di conseguenza, finché l’incapacità sarà rimossa o sarà eletto un presidente.

Il Presidente riceverà, a scadenze prestabilite, per i suoi servizi, un compenso che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale sarà stato eletto, e non potrà ricevere durante tale periodo nessun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno di essi.

Prima di entrare nell’esercizio della sua carica, dovrà prestare il seguente giuramento o affermazione:–“Giuro solennemente (o affermo) che eseguirò fedelmente la carica di Presidente degli Stati Uniti e che preserverò, proteggerò e difenderò al meglio delle mie capacità la Costituzione degli Stati Uniti.”

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *