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Avalon Project – Great Britain : Parliament – The Boston Port Act : March 31, 1774

Great Britain : Parliament – The Boston Port Act : March 31, 1774

An act to discontinue, in such manner, and for such time as there are mentioned, the landing and discharging, lading or shipping, of goods, wares, and merchandise, at the town, and within the harbour, of Boston, in the province of Massachusets Bay, in North America.

Perché nella città di Boston, nella provincia di Massachusets Bay, nella Nuova Inghilterra, sono stati fomentati e sollevati pericolosi tumulti e insurrezioni da parte di diversi malintenzionati, al fine di sovvertire il governo di Sua Maestà e di distruggere completamente la pace pubblica e il buon ordine di detta città; in tali tumulti e insurrezioni sono stati sequestrati e distrutti alcuni preziosi carichi di tè, di proprietà della Compagnia delle Indie Orientali, che si trovavano a bordo di alcune navi nella baia o nel porto di Boston: E che, nelle attuali condizioni della suddetta città e del porto, il commercio dei sudditi di Sua Maestà non può essere portato avanti in sicurezza, né la dogana dovuta a Sua Maestà può essere debitamente riscossa; ed è quindi opportuno che i funzionari della dogana di Sua Maestà siano immediatamente allontanati dalla suddetta città: Possa Vostra Maesta’ far si’ che venga promulgato; e sia promulgato dall’eccellentissima Maestà del Re, con il consiglio e il consenso dei signori spirituali e temporali e dei deputati, in questo attuale parlamento riunito, e con l’autorità dello stesso, che da e dopo il primo giorno di giugno, millesettecento settantaquattro, non sarà lecito a nessuna persona o persone di qualsiasi tipo caricare o far caricare o scaricare da o da qualsiasi banchina, pontile o altro luogo all’interno della suddetta città di Boston, o in o su qualsiasi parte della costa della baia, comunemente chiamata “Porto di Boston”, tra un certo promontorio o punto chiamato Nahant Point, sul lato orientale dell’entrata in detta baia, e un certo altro promontorio o punto chiamato Alderton Point, sul lato occidentale dell’entrata in detta baia, o in o su qualsiasi isola, insenatura, approdo, riva o altro luogo all’interno della suddetta baia o dei promontori, in qualsiasi nave, imbarcazione, accendino, barca o fondo, per trasportare o portare qualsiasi merce in qualsiasi altro paese, provincia o luogo, o in qualsiasi altra parte della suddetta provincia della baia di Massachusets, nel New England; o per prelevare, scaricare o posare a terra, o per far prelevare, scaricare o posare a terra, all’interno della suddetta città, o in o su uno dei luoghi sopra menzionati, da qualsiasi imbarcazione, accendino, nave, imbarcazione o fondo, qualsiasi merce, oggetto o merce di qualsiasi tipo, per essere portata da qualsiasi altro paese, provincia o luogo, o da qualsiasi altra parte della suddetta provincia della Baia di Massachusets nel New England, pena la confisca dei suddetti beni, articoli e merci, e della suddetta imbarcazione, accendino, nave, imbarcazione o altro fondo in cui gli stessi saranno portati, e delle pistole, munizioni, attrezzature, mobili e provviste, in o appartenenti agli stessi: E se uno qualsiasi di questi beni, articoli o merci, all’interno della suddetta città o in uno dei luoghi sopra menzionati, sarà caricato o portato dalla riva su una chiatta, una chiatta, un accendino, una chiatta o una barca, per essere trasportato a bordo di qualsiasi nave o imbarcazione proveniente o in arrivo da qualsiasi altro paese o provincia o altra parte della suddetta provincia della Baia del Massachusets nel New England, tale chiatta, chiatta, accendino, chiatta o barca, sarà confiscato e perso.

II. E sia inoltre promulgato dall’autorità suddetta, che se qualsiasi warfinger, o custode di qualsiasi molo, gru o banchina, o i loro servitori, o qualcuno di loro, imbarcherà o sbarcherà, o permetterà consapevolmente che sia imbarcato o sbarcato, o imbarcherà, o permetterà che sia imbarcato, su o da uno dei suddetti moli, gru o banchine, qualsiasi merce, articolo o mercanzia; in ogni caso, tutti i moli e i custodi di tali moli, gru o banchine, e ogni persona che assista o sia altrimenti coinvolta nella spedizione, nel carico o nell’imbarco di qualsiasi barca o altra imbarcazione a tale scopo, o nel disimbarco di tali beni, articoli e merci, o nelle cui mani gli stessi siano consapevolmente giunti dopo il loro carico, imbarco o disimbarco, sarà confiscato e perderà il triplo del suo valore, calcolato in base al prezzo più alto che tale tipo di beni, merci e prodotti avrà nel luogo in cui è stato commesso il reato, insieme ai vascelli e alle imbarcazioni, e a tutti i cavalli, il bestiame e le carrozze, in qualsiasi modo utilizzati per la spedizione, lo sbarco, lo sbarco, la rimozione, il trasporto o il trasferimento di uno qualsiasi dei suddetti beni, merci e prodotti.

III. E sia inoltre emanato dalla suddetta autorità, che se qualsiasi nave o imbarcazione sarà ormeggiata o alla fonda, o sarà vista librarsi all’interno della suddetta baia, descritta e delimitata come sopra indicato, o entro una lega dalla suddetta baia così descritta, o dai suddetti promontori, o da una qualsiasi delle isole che si trovano tra o all’interno della stessa, sarà e potrà essere legittimo per qualsiasi ammiraglio, comandante in capo o ufficiale incaricato della flotta o delle navi da guerra di Sua Maestà, o per qualsiasi ufficiale delle dogane di Sua Maestà, costringere tale nave o imbarcazione a partire verso un altro porto o stazione che il suddetto ufficiale nominerà, e utilizzare a tal fine la forza che sarà ritenuta necessaria: E se tale nave o imbarcazione non partirà di conseguenza, entro sei ore dall’avviso a tal fine dato da tale persona come sopra indicato, tale nave o imbarcazione, insieme a tutte le merci caricate a bordo, e tutte le armi, munizioni, attrezzature e mobili, sarà confiscata e persa, sia che la rinfusa sia stata rotta o meno.

IV. Fermo restando che nessuna disposizione di questo atto si estenderà, o sarà interpretata come tale, a qualsiasi provvista militare o di altro tipo ad uso di Sua Maestà, o alle navi o ai vascelli su cui saranno caricati, che saranno stati commissionati da Sua Maestà, dai suoi eredi o successori, e da loro immediatamente pagati; né a qualsiasi combustibile o vettovagliamento portato per via costiera da qualsiasi parte del continente americano, per il necessario uso e sostentamento degli abitanti della suddetta città di Boston, a condizione che le navi su cui devono essere trasportati siano debitamente dotate di una tasca e di un lasciapassare, dopo essere state debitamente perquisite dagli ufficiali competenti della dogana di Sua Maestà a Marblehead, nel porto di Salem, nella suddetta provincia della baia di Massachusets; e che un ufficiale della dogana di Sua Maestà sia anche imbarcato a bordo della suddetta nave, il quale è autorizzato a salire a bordo e a procedere con la suddetta nave, insieme a un numero sufficiente di persone, adeguatamente armate, per la sua difesa, verso la suddetta città o porto di Boston; né a qualsiasi nave o imbarcazione che si trovi nel suddetto porto di Boston il primo giorno di giugno del millesettecentosettantaquattro, o prima di tale data, e che abbia caricato o imbarcato, o che si trovi lì con l’intenzione di caricare o imbarcare, o di sbarcare o scaricare, merci e prodotti, purché le suddette navi e imbarcazioni lascino il suddetto porto entro quattordici giorni dal suddetto primo giorno di giugno del millesettecentosettantaquattro.

V. Ed è inoltre stabilito dall’autorità suddetta, che tutti i sequestri, le pene e le confische, inflitte da questo atto, saranno effettuati e perseguiti da qualsiasi ammiraglio, comandante in capo o ufficiale incaricato della flotta di Sua Maestà o delle navi da guerra, o dagli ufficiali della dogana di Sua Maestà, o da alcuni di loro, o da qualche altra persona incaricata o autorizzata, con un mandato del Lord Gran Tesoriere, o dai commissari del Tesoro di Sua Maestà per il momento, e da nessun’altra persona in generale: E se uno di questi ufficiali, o un’altra persona autorizzata come sopra, prenderà o riceverà, direttamente o indirettamente, una tangente o una ricompensa per connivenza con tale carico o scarico, o farà o inizierà qualsiasi sequestro collusivo, informazione o accordo a tale scopo, o farà qualsiasi altro atto di qualsiasi tipo, per cui le merci, gli oggetti, o merci, vietati come sopra, siano lasciati passare, sia all’interno che all’esterno, o che permettano di eludere le confische e le sanzioni inflitte da questo atto, ogni trasgressore sarà punito con la confisca della somma di cinquecento sterline per ogni infrazione, e diventerà inabile a qualsiasi ufficio o impiego, civile o militare; e ogni persona che darà, offrirà o prometterà tali tangenti o ricompense, o contratterà, si accorderà o tratterà con qualsiasi persona, autorizzata come sopra indicato, per commettere tali reati, sarà punita con la somma di cinquanta sterline.

VI. Ed è inoltre stabilito dall’autorità di cui sopra, che le confische e le sanzioni inflitte dal presente atto saranno e potranno essere perseguite, citate in giudizio e recuperate, ed essere divise, pagate e applicate come le altre sanzioni e confische inflitte da qualsiasi atto o atti del Parlamento, relativi al commercio o alle entrate delle colonie o delle piantagioni britanniche in America, sono diretti ad essere perseguiti, citati in giudizio, o recuperati, divisi, pagati e applicati da due diversi atti del Parlamento, l’uno approvato nel quarto anno di Sua Maestà attuale (intitolato An act for granting certain duties in the British colonies and plantations in America; per continuare, emendare e rendere perpetua una legge approvata nel sesto anno del regno di Sua Maestà il defunto Re Giorgio Secondo, intitolata, An act for the better securing and encouraging the trade of his Majestys sugar colonies in America: per destinare il prodotto di tali dazi e dei dazi che sorgeranno in virtù di detto atto, al finanziamento delle spese di difesa, protezione e sicurezza delle suddette colonie e piantagioni; per spiegare un atto emanato nel venticinquesimo anno del regno di re Carlo II, intitolato An act for the encouragement of the Greenland and Eastland trades, and for the better securing the plantation trade; e per alterare e impedire diverse trattenute sulle esportazioni da questo regno, e per prevenire più efficacemente il trasporto clandestino di merci da e verso le suddette colonie e piantagioni, e per migliorare e assicurare il commercio tra le stesse e la Gran Bretagna;) l’altro approvato nell’ottavo anno del regno di Sua Maestà attuale, (intitolato, Un atto per un più facile ed efficace recupero delle pene e delle decadenze inflitte dagli atti del Parlamento relativi al commercio o alle entrate delle colonie e piantagioni britanniche in America.)

VII. E sia inoltre emanato dall’autorità suddetta, che ogni contratto di nolo, polizza di carico e altri contratti per la spedizione di navi o per il trasporto di merci, beni e mercanzie di qualsiasi tipo, da o verso la suddetta città di Boston, o qualsiasi parte della baia o del suo porto, descritto come sopra, che sono stati fatti o stipulati, o che saranno stipulati, fintanto che il presente atto rimarrà in vigore, relativi a qualsiasi nave che giungerà in detta città o porto dopo il primo giorno di giugno del millesettecentosettantaquattro, sono, e sono qui dichiarati, completamente nulli, a tutti gli effetti.

VIII. Ed è inoltre stabilito dalla suddetta autorità che, ogniqualvolta sarà dimostrato a Sua Maestà, nel suo consiglio privato, che la pace e l’obbedienza alle leggi saranno ripristinate nella suddetta città di Boston, che il commercio della Gran Bretagna potrà esservi esercitato in modo sicuro e che le dogane di Sua Maestà saranno debitamente riscosse, e se Sua Maesta’, nel suo consiglio privato, lo riterra’ vero, sara’ e potra’ essere lecito per Sua Maesta’, mediante proclamazione o ordine del consiglio, assegnare e stabilire l’estensione, i confini e i limiti del porto di Boston, e di ogni insenatura o porto all’interno dello stesso, o nelle isole entro i suoi confini; e anche di assegnare e nominare tanti e tali luoghi aperti, banchine e moli all’interno del suddetto porto, insenature, porti e isole, per lo sbarco, lo scarico, il carico e la spedizione delle merci, quanti Sua Maestà, i suoi eredi o successori, giudicheranno necessari e opportuni; e di nominare i funzionari della dogana e il loro numero, come Sua Maestà riterrà opportuno, dopo di che sarà lecito per qualsiasi persona o persone caricare o scaricare e sbarcare su tali moli, banchine e luoghi, così nominati, all’interno del suddetto porto, e nessun altro, tutti i beni, gli articoli e le merci di qualsiasi tipo.

IX. Fermo restando che se le merci, i beni o le mercanzie saranno caricate o sbarcate da, o scaricate o sbarcate in qualsiasi altro luogo che non siano i moli, i pontili o i luoghi così designati, le stesse, insieme alle navi, alle barche e alle altre imbarcazioni ivi impiegate, nonché i cavalli o altro bestiame e carrozze usate per trasportarlo, e la persona o le persone interessate o che vi assistono, o nelle cui mani lo stesso viene consapevolmente a trovarsi, subiranno tutte le confische e le sanzioni imposte da questa o da qualsiasi altra legge sulla spedizione o lo sbarco illegale di merci.

X. Fermo restando, ed è qui dichiarato ed emanato, che nulla di quanto qui contenuto si estenderà, o sarà interpretato, per consentire a Sua Maestà di nominare tali porti, porticcioli, insenature, banchine, moli, luoghi o ufficiali nella detta città di Boston, o nella detta baia o isole, finché non sarà sufficientemente dimostrato a Sua Maestà che gli abitanti di detta città di Boston, o per loro conto, hanno dato piena soddisfazione alla United Company of Merchants of England che commercia nelle Indie Orientali, per i danni subiti da detta società a causa della distruzione delle loro merci inviate alla suddetta città di Boston a bordo di certe navi o vascelli come sopra indicato; e fino a quando il governatore o il luogotenente governatore della suddetta provincia non avrà certificato a Sua Maestà in consiglio che è stata data ragionevole soddisfazione agli ufficiali delle entrate di Sua Maestà e ad altri che hanno sofferto a causa dei disordini e delle insurrezioni di cui sopra, nei mesi di novembre e dicembre dell’anno millesettecentosettantatre e nel mese di gennaio dell’anno millesettecento settantaquattro.

XI. E sia inoltre emanato dalla suddetta autorità, che se qualsiasi azione o causa sarà iniziata, sia in Gran Bretagna che in America, contro qualsiasi persona o persone, per qualsiasi cosa fatta in conformità con questo atto del Parlamento, il convenuto o i convenuti, in tale azione o causa, possono invocare la questione generale, e dare il suddetto atto, e la materia speciale, come prova, in qualsiasi processo che si terrà al riguardo, e che lo stesso è stato fatto in conformità e per l’autorità di questo atto: e se risulterà che ciò è stato fatto, la giuria si pronuncerà a favore del convenuto o dei convenuti; e se l’attore non si costituirà in giudizio o rinuncerà alla sua azione, dopo che il convenuto o i convenuti saranno comparsi; o se la sentenza sarà pronunciata su qualsiasi verdetto o eccezione, contro l’attore, il convenuto o i convenuti recupereranno il triplo delle spese, e avranno lo stesso rimedio per le stesse, come i convenuti hanno in altri casi per legge.

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